Comunità Energetica Rinnovabile

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L'Energia del Cambiamento è Ora

Cosa sono le CER e quali vantaggi apportano ai cittadini e al territorio

Una Comunità Energetica Rinnovabile è un insieme di cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, all’interno di un medesimo perimetro geografico, che producono e consumano energia rinnovabile.


È costituita almeno da un punto di connessione al quale è collegato un impianto e da punti di connessione ai quali sono collegate utenze di consumo.


I cittadini possono entrare in configurazione come Prosumer, produttori e allo stesso tempo consumatori dell’energia, o come Consumer, contribuendo al consumo dell’energia elettrica rinnovabile prodotta.

I vantaggi delle CER sono:

Ambientali ed Energetici

Economici

Sociali

Le CER sono uno Strumento di politica territoriale

Risparmiare energia e ridurre dei costi correnti dei vettori energetici

Valorizzare le fonti presenti sul territorio

Ridurre il carbon/footprint dell’ambito territoriale

Contribuire al raggiungimento dei target di produzione da FER

Favorire la lotta alla povertà energetica sostenendo le famiglie «disagiate»

Valorizzare la vocazione economica del territorio

Favorire il ripopolamento

Diffondere la cultura della sostenibilità coinvolgendo i cittadini.

Che ruolo ha Energyco e cosa fa nel processo di costituzione della CER

EnergyCo è Soggetto Facilitatore su diversi comuni per l’avvio e la costituzione delle CER.

Da anni si muove nel campo della riqualificazione energetica con l’obiettivo di accelerare la transizione verso un sistema energetico sostenibile.
Garantisce la progettazione, la realizzazione e il finanziamento degli impianti FER da inserire in configurazione, oltre che la gestione tecnica della comunità stessa.

Magliano Vetere (SA)

6 immobili considerati:
- Scuola Primaria Capoluogo;
- Museo paleontologico
- Scuola Capizzo
- Scuola Magliano Nuovo
- Scuola Magliano Nuovo Centro
- Campo sportivo

Colliano (SA)

5 immobili considerati:
- Scuola Primaria Capoluogo;
- Spogliatoio Campo Sportivo;
- Spogliatoio Campo da Tennis;
- Palazzetto dello Sport

Caposele (AV)

11 immobili considerati:
- Liceo F. De Sanctis
- Museo Macchine di Leonardo
- Polo Scolastico
- Piscina comunale
- Ex Scuola Media, Materdomini
- Scuola Materna, Materdomini
- Edificio Pubblica Assistenza
- Sala Consiliare
- Ex Case Popolari
- Asilo Nido
- Campo Sportivo

Romagnano al Monte (SA)

6 immobili considerati:
- Alloggi CRS1
- Alloggi CRS2
- Alloggi CRS3
- Alloggi CRS4
- Infopoint Vecchio Borgo
- Frantonio

Palomonte (SA)

6 immobili considerati:
- Scuola “G. Pascoli”
- Associazione “Vita”
- Scuola Capoluogo “G. Pascoli”
- Stadio “San Biagio”
- Case Popolari
- Scuola Media

Le risposte alle domande più frequenti

Una CER è un insieme di cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, che condividono l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla comunità.
In una CER l’energia elettrica rinnovabile può esser condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, localizzati all’interno di un medesimo perimetro geografico, grazie all’impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia.

L’obiettivo principale di una CER è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri o soci e alle aree locali in cui opera, attraverso l’autoconsumo di energia rinnovabile.

Le CER sono uno strumento in grado di contribuire in modo significativo alla diffusione di impianti a fonti rinnovabili, alla riduzione dell’emissione di gas serra e all’indipendenza energetica del Paese.

Per prima cosa è necessario individuare le aree dove realizzare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e gli utenti con cui associarsi e condividere l’energia elettrica.

È poi necessario costituire legalmente la CER, sotto forma di associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, organizzazione senza scopo di lucro etc, ossia dotare la CER di una propria autonomia giuridica attraverso una qualsiasi forma che ne garantisca la conformità con i principali obiettivi costitutivi. Ogni CER è, pertanto, caratterizzata da un atto costitutivo e uno statuto.

L’adesione alla CER di un consumatore di energia o di un produttore di energia rinnovabile può avvenire nella fase di costituzione legale della CER, ovvero in una fase successiva, secondo le modalità previste negli atti e negli statuti delle stesse CER.

No, le grandi imprese non possono essere membri di una CER ma possono far parte di un gruppo di autoconsumatori rinnovabili.

Tutti i partecipanti alla CER – che siano consumatori finali di energia elettrica o autoconsumatori (ossia consumatori che possiedono un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che producono energia per sé stessi e per i componenti della CER) – mantengono i loro diritti di clienti finali, compreso quello della scelta del fornitore di energia elettrica e hanno la facoltà di uscire dalla Comunità quando lo desiderano, secondo le regole e le indicazioni contenuti nello statuto. Le stesse facoltà di ingresso e di uscita sono altresì garantite ai produttori da fonte rinnovabile.

Una CER è una comunità che aggrega produttori da fonti rinnovabili e consumatori di energia. È quindi possibile partecipare alla CER in qualità di:

produttore di energia rinnovabile, soggetto che realizza un impianto fotovoltaico;

autoconsumatore di energia rinnovabile, soggetto che possiede un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che produce energia per soddisfare i propri consumi e condividere l’energia in eccesso con il resto della comunità;

consumatore di energia elettrica, soggetto che non possiede alcun impianto di produzione di energia, ma che ha una propria utenza elettrica, i cui consumi possono essere in parte coperti dall’energia elettrica rinnovabile prodotta dagli altri membri della comunità. Rientrano in tale casistica anche i clienti cosiddetti “Vulnerabili” e le famiglie a basso reddito.

Tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere inseriti in una CER come unità di produzione. Sono quindi inclusi gli impianti fotovoltaici, ma può essere inserito nelle CER qualunque tipo di impianto rinnovabile, a titolo esemplificativo e non esaustivo, idroelettrico, eolico, biogas, biomasse solide ecc.

Per poter accedere agli incentivi previsti per le CER gli impianti di produzione da fonte rinnovabile devono avere potenza non superiore a 1 MW.

Tali impianti sono generalmente di nuova costruzione, anche se possono far parte di una CER impianti già realizzati, purché entrati in esercizio successivamente alla data del 16 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del D.lgs. 199/2021) e comunque successivamente alla regolare costituzione della CER. Inoltre, ai fini dell’accesso ai benefici previsti dal Decreto di incentivazione, gli impianti non devono beneficiare di altri incentivi sulla produzione di energia elettrica.

Si, esiste un vincolo geografico. Tutti i consumatori e tutti i produttori devono essere ubicati nell’area geografica i cui punti di connessione alla rete elettrica nazionale (POD) sono sottesi alla medesima cabina elettrica primaria.

 

Sul sito del GSE è presente la mappa interattiva delle cabine primarie presenti sul territorio nazionale.

Attraverso la mappa è possibile:

avere una informazione grafica, basata su geolocalizzazione, dell’area sottesa ad una medesima cabina primaria;

verificare il codice della cabina primaria di una determinata posizione geografica individuata dall’indirizzo e CAP.

È possibile consultare la mappa al seguente link: https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/mappa-interattiva-delle-cabine-primarie

Per tutte le CER sono previsti incentivi sull’energia autoconsumata sotto due diverse forme:

  1. Una tariffa incentivante sull’energia prodotta da FER e autoconsumata virtualmente dai membri della CER. Tale tariffa è riconosciuta dal GSE – che si occupa anche del calcolo dell’energia autoconsumata virtualmente – per un periodo di 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER. La tariffa è compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh, in funzione della taglia dell’impianto e del valore di mercato dell’energia. Per gli impianti fotovoltaici è prevista una ulteriore maggiorazione fino a 10 €/MWh in funzione della localizzazione geografica. (Per informazioni dettagliate sulla valorizzazione economica della tariffa incentivante si rimanda al punto 13);
  2. Un corrispettivo di valorizzazione per l’energia autoconsumata, definito dall’ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Tale corrispettivo vale circa 8 €/MWh (Per informazioni dettagliate sulla valorizzazione economica di tale corrispettivo si rimanda al successivo punto 13).

Inoltre, tutta l’energia elettrica rinnovabile prodotta ma non autoconsumata resta nella disponibilità dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato. Per tale energia è possibile richiedere al GSE l’accesso alle condizioni economiche del ritiro dedicato.

Infine, per le sole CER i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, pari al 40% del costo dell’investimento, a valere sulle risorse del PNRR. (Per informazioni dettagliate su tale contributo in conto capitale si rimanda al successivo punto 18).

La tariffa incentivante riconosciuta dal GSE, sulla quantità di energia elettrica autoconsumata da una CER, è costituita da una parte fissa ed una variabile.

  • Tariffa incentivante = Parte fissa + Parte variabile. La parte fissa varia in funzione della taglia dell’impianto, la parte variabile in funzione del prezzo di mercato dell’energia.

    Potenza impiantoTariffa incentivante
    potenza < 200 kW80€/MWh + (0÷40€/MWh)
    200 kW < potenza < 600 kW70€/MWh + (0÷40€/MWh)
    potenza > 600 kW60€/MWh + (0÷40€/MWh)

La tariffa incentivante si riduce nella parte fissa all’aumentare della potenza degli impianti, mentre la parte variabile oscilla tra 0 e 40€/MWh in funzione del prezzo dell’energia (al diminuire del prezzo di mercato dell’energia la parte variabile aumenta fino ad arrivare al massimo a 40€/MWh).

Inoltre, al fine di tener conto della minor producibilità degli impianti fotovoltaici installati nelle Regioni centro settentrionali rispetto a quelli posizionati nel Regioni del Sud Italia, sono previste le seguenti maggiorazioni tariffarie:

  • +4 €/MWh, per le regioni del centro Italia (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo);
  • +10 €/MWh per le regioni del nord Italia (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto).

Il GSE, per ciascuna CER, sulla base della quantità di energia elettrica autoconsumata, determina il corrispettivo di valorizzazione ARERA da riconoscere a ciascuna CER. Tale corrispettivo varia ogni anno in funzione dei corrispettivi determinati da ARERA per l’energia elettrica condivisa (nel 2023 era pari a 8,48 €/MWh).

La tariffa incentivante e il contributo ARERA sono riconosciuti esclusivamente sull’energia elettrica autoconsumata dalla CER. Tale quantità di energia è pari a quella virtualmente condivisa, in ciascuna ora, tra i produttori e i consumatori membri della CER, ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa Cabina Primaria.

L’energia elettrica autoconsumata è determinata dal GSE, quindi senza nessun onere per i membri della comunità, sulla base delle misure trasmesse automaticamente dai distributori di energia al GSE.

Per ciascuna ora il GSE verificherà a quanto ammonta l’energia prodotta da tutti gli impianti facenti parte di una medesima CER e a quanto ammonta l’energia prelevata da ciascun consumatore della CER. L’energia autoconsumata sarà quindi pari al minor valore tra questi due somme di energia.

La richiesta di accesso alla tariffa incentivante e al contributo ARERA deve essere presentata utilizzando il Portale informatico messo a disposizione dal GSE previa registrazione al link disponibile all’indirizzo internet https://areaclienti.gse.it.

Il soggetto beneficiario del contributo PNRR è colui che sostiene l’investimento per la realizzazione dell’impianto di produzione a fonte rinnovabile di potenza fino a 1 MW, ubicato in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e inserito in CER o in configurazioni di autoconsumo collettivo. 

Il contributo in conto capitale del PNRR è pari al 40% delle spese sostenute per la realizzazione di impianti FER, nei limiti delle spese ammissibili e dei seguenti costi di investimento massimi in funzione della taglia di potenza:

  • 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
  • 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
  • 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
  • 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione sull’IVA.

Il soggetto beneficiario potrà presentare la richiesta di accesso al contributo PNRR a seguito dell’apertura dello sportello da parte del GSE, utilizzando il Portale informatico messo a disposizione dal medesimo GSE. È necessario preliminarmente registrarsi al Portale attraverso il link disponibile all’indirizzo internet https://areaclienti.gse.it.

Gli interventi si intendono avviati al momento dell’assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all’ordine delle attrezzature ovvero all’avvio dei lavori di costruzione. L’acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l’ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavori.

Sono ammissibili le seguenti spese:

  • realizzazione di impianti a fonti rinnovabili
  • fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo
  • acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software
  • opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento
  • connessione alla rete elettrica nazionale
  • studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari
  • progettazioni, indagini geologiche e geotecniche
  • direzione lavori e sicurezza
  • collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto

Le ultime quattro voci di spesa di cui sopra sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento.

Si, la tariffa incentivante è cumulabile con il contributo PNRR o altri contributi in conto capitale, nella misura massima del 40%, a fronte di una decurtazione della tariffa incentivante del 50%. Pertanto, se un produttore ottenesse un contributo in conto capitale di qualunque tipologia superiore al 40% del costo dell’investimento (calcolato sulla base dei massimali precedentemente illustrati), non sarebbe possibile ottenere la tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta dall’impianto in questione.

Si. Nel caso in cui l’impianto risulta beneficiario di un finanziamento in conto capitale, la tariffa incentivante viene ridotta proporzionalmente in funzione della % di cofinanziamento. Nel caso limite del 40% di contributo in conto capitale, la tariffa incentivante viene ridotta del 50%.

Sì, è possibile. L’energia accumulata viene considerata, tramite appositi algoritmi, come energia condivisa all’interno della CER e quindi incentivata.

Sì, in una CER possono essere presenti anche infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e l’energia assorbita per la ricarica di autoveicolo, tramite appositi algoritmi, viene considerata dal GSE ai fini del calcolo dell’energia condivisa all’interno della CER.

No, gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e le singole utenze di consumo di clienti finali possono appartenere ad una sola CER.

È possibile, tuttavia che uno stesso soggetto possa appartenere a due diverse CER con distinte utenze di consumo o impianti di produzione nella propria titolarità.

Un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile è un insieme di almeno due autoconsumatori che si associano per condividere l’energia elettrica prodotta dall’impianto di produzione da fonte rinnovabile e che si trovano nello stesso edificio (ad esempio i condòmini facenti parte di un condominio in cui è installato un impianto fotovoltaico). 

Si. I produttori e i clienti finali del centro commerciale possono associarsi come gruppo di autoconsumatori. La richiesta di accesso agli incentivi potrà essere presentata da uno dei soggetti facenti parte della configurazione oppure da soggetti costituiti per la gestione degli spazi e servizi comuni (quali ad esempio consorzi).

Un autoconsumatore individuale “a distanza” è un cliente finale che produce e consuma energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo utilizzando la rete di distribuzione. È costituito da almeno due punti di connessione di cui uno che alimenti l’utenza di consumo intestata al cliente finale e un altro a cui è collegato un impianto di produzione.

Domande e Risposte del sito: GSE

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